Vaccinazioni nei luoghi di lavoro

In questa lezione parleremo insieme delle vaccinazioni sui luoghi di lavoro e  faremo specifico riferimento ad alcune pratiche vaccinali, in particolare la vaccinazione antinfluenzale antiepatite B e anti Sars COV 2. Per cominciare è opportuno ricordare che secondo l'attuale inquadramento normativo, in Italia è possibile riconoscere vaccini obbligatori che sono quindi condizione sine qua non per poter svolgere una determinata attività lavorativa.  Le vaccinazioni raccomandate, sono le vaccinazioni per le quali non è previsto uno specifico obbligo, cioè la loro esecuzione non è obbligatoria per poter svolgere una certa attività lavorativa ma potrebbero essere previste delle limitazioni (parziali o totali) allo svolgimento di alcune di queste azioni.

Esistono più versioni consigliate che quindi non sono strettamente necessarie per svolgere una determinata mansione, ma la cui mancata applicazione, potrebbe comportare il ricorso a prescrizioni o limitazioni specifiche soprattutto in caso di eventuale esposizione a un determinato agente biologico. Infine abbiamo categoria che sta guadagnando sempre maggiore importanza, anche alla luce dei pronunciamenti regionali, cioè i vaccini la cui identificazione segue una precisa prescrizione da parte del medico competente (sono cioè delle immunizzazioni individuate sulla base della valutazione dei rischi aziendale e quindi della partecipazione del medico competente a questo tipo di attività). Abbiamo una categoria molto particolare, il gruppo dei vaccini per trasfertisti. Il trasfertista è  il lavoratore che presta la propria attività lavorativa in modo continuativo al di fuori della propria sede di lavoro abituale (in Italia o all'estero). Sono delle vaccinazioni nelle quali si interfacciano sia richieste proprie della normativa italiana che eventuali normative proprio del paese ospitante. Ricapitolando, parlare di vaccinazione sui luoghi di lavoro significa considerare un insieme di un background normativo nel quale rientrano: le  leggi regionali, le linee guida internazionali, le linee guida nazionali, lle norme nazionali specifiche e norme internazionali. Quindi come possiamo finalmente capire che si tratta forse di una delle tematiche più complesse del variegato mondo delle vaccinazioni  e per questo quadro del resto già abbastanza complesso, è opportuno partire dalle basi che forniscono una specie di cornice al tema di cui stiamo parlando. Un primo elemento di questa cornice, è senz'altro rappresentato del codice civile: secondo quanto previsto dall'articolo 2087, “L'imprenditore, (ovverosia figura che possiamo ricondurre alla terminologia del datore di lavoro) è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità' fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

La cornice proposta dal codice civile, trova una ancora più precisa indicazione e definizione dal titolo 10 del decreto legislativo 81/2008, dedicato all'esposizione ad agenti biologici. In esso, il relatore ha precisato, nell’articolo 271, come il datore di lavoro, all'atto della valutazione dei rischi, Se ha tenuto a tenere conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative. Inoltre in questa valutazione, il datore di lavoro, dovrà prendere in considerazione i principi di buona prassi epidemiologica, e adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive. Tra queste misure, vengono esplicitamente richiamato l'articolo 279, che riguarda la messa a disposizione di vaccini efficaci.

Ci tengo a sottolineare l’importanza del determinare l’efficienza della vaccinazione nel prevenire l'infezione e  il costo della vaccinazione sia in termini economici diretti, sia a livello problematico. Infatti, le vaccinazioni di cui stiamo parlando ci richiedono più richiami vaccinali (a meno che non sia un ciclo di base documentato) e di conseguenza comunque una buona aderenza da parte del medico. Aggiungo un altro aspetto che non è di poco conto, nel corso degli anni passati si  diffuse l'abitudine, da parte di tanti professionisti, di prescrivere la vaccinazione antitetanica senza verificare l'effettiva assunzione del vaccino. Nel momento in cui il medico competente esprime una determinata prescrizione nei confronti  di un vaccino, deve verificarne l'effettiva applicazione nel corso dei mesi successivi, con tutto quello che ne consegue. Un altro modo per definire tutti questi concetti che abbiamo poc'anzi richiamato, è riprende due concetti che sono ben inquadrati nell'ambito della nostra normativa nazionale: il principio di massima sicurezza tecnicamente fattibile e il principio di massima sicurezza deficiente fattibile.Il primo è stato introdotto già da alcune sentenze della cassazione penale, nel corso degli anni 90 ed è stato più volte richiamato nel corso del decennio successivo. In sintesi Il principio di massima sicurezza tecnicamente fattibile può essere definito tramite questa espressione della Cassazione Penale del 1995: ”in materia di sicurezza del lavoro il datore di lavoro è tenuto a uniformarsi alla migliore scienza ed esperienza del momento storico in quello specifico settore”. Un'applicazione pratica e schematica del principio di massima sicurezza deficiente fattibile nell'ambito delle vaccinazioni lavorative, è quello della vaccinazione antitetanica. La vaccinazione antitetanica tramite un intervento che è economico e sicuro, previene nella quasi totalità dei casi lo sviluppo della malattia. Si tratta quindi di un intervento che risponde ai Principi propri della massima sicurezza tecnicamente fattibile. 
 

Questo testo è estratto dal nostro video-corso ECM FAD "Vaccini 2.0: il libro bianco. Le politiche vaccinali in Italia pre e post pandemia"  e ha come scopo quello di informare e permette di approfondire tematiche legate al corso.

Estratto della lezione del prof. Matteo Riccò

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