Famiglia maltrattante e maltrattamento psicologico. Allontanamento, elaborazione del lutto e adozione

La lezione di oggi verterà su un tema che è piuttosto delicato, piuttosto complesso, e per alcuni versi piuttosto scottante e che, investe i rapporti fra i servizi sociosanitari e la giustizia; è un argomento di cui mi interesso da alcuni anni, ovviamente dalla prospettiva di un clinico che ha un'attività forense, e di questo tema mi sono interessato anche, insieme al dottor Gustavo Sergio che è il presidente del tribunale per i minorenni di Napoli, con il quale, abbiamo curato un libro che è uscito un paio di anni fa che si chiama “Servizi sociosanitari e Giustizia”, delle edizioni “Maggioli”, che tratta questo tema con il contributo di alcuni, sia giuristi, sia psicologi e neuropsichiatri infantili che condividono con noi questi interessi, per l'appunto, di ordine forense, sulle articolazioni fra quello che è l'intervento psicosociale dei servizi e quelle che sono le agenzie giudiziarie preposte alla tutela dei minori. Ora, è necessaria una premessa di tipo giuridico che riguarda l’evoluzione di sistema minorile, occorre fare alcune precisazioni che riguardano i diritti umani e la tutela effettiva dei diritti stessi.

Il riconoscimento dei Diritti Umani, a partire dalle convenzioni internazionali fino alle legislazioni nazionali ed internazionali che li riconoscono, postula anche la loro tutela giurisdizionale, cioè non basta riconoscere i diritti, occorre che i diritti siano effettivamente, concretamente garantiti. Partiamo dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU del dicembre del 48, in cui, si postula che: “Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti Tribunali contro glia atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla Costituzione e dalla legge”. 

Cosa si intende per diritti? I diritti umani si dividono in due categorie: quelli del singolo e quelli che sono riconosciuti ad ogni uomo o donna nelle relazioni personali e sociali nelle quali, l'individuo sviluppa la sua personalità, questi sono i cosiddetti “diritti relazionali”, cioè i diritti che riguardano la vita di relazione. Per intenderci, il diritto del minore alla bigenitorialità, cioè ad usufruire di un rapporto con entrambi i genitori, appartiene al novero dei diritti relazionali, però, parlavamo di tutela effettiva e anche secondo la Costituzione, all'articolo 24: “Alla titolarità di un diritto, corrisponde il diritto alla possibilità di agire in giudizio qualora il soggetto ritenga questo diritto violato”.

Questo concetto di effettività della tutela dei Diritti Umani costituisce un diritto riconosciuto dall'articolo 13 della Convenzione Europea Dei Diritti Umani, la CEDU, all'articolo 13 dice: “I diritti non solo esistono, devono essere effettivamente garantiti”. Apro una parentesi: la Corte Europea dei Diritti Dell'Uomo, la CEDU, molto spesso bacchetta il nostro paese, bacchetta l'Italia proprio perché viene ritenuto, in alcuni casi, che le agenzie sociali e giudiziarie non garantiscono la tutela dei diritti stessi. 

In un caso abbastanza recente del gennaio 2013, il caso “Lombardo” contro l'Italia, l'Italia è stata ammonita, è stata sanzionata amministrativamente perché si era ritenuto che fosse stato violato un diritto di un padre di avere frequentazioni regolari con la figlia, una situazione molto complessa in cui; la madre di questa bambina aveva per anni impedito al padre di accedere alla figlia e ovviamente alla figlia di accedere al padre; il padre dopo essersi rivolto ad i tribunali competenti, dopo varie valutazioni peritali che avevano riconosciuto il suo diritto di frequentazione della figlia; il padre visto ogni sforzo vano, si è rivolto alla Corte Europea di Strasburgo che ha dichiarato che le agenzie giudiziarie e le agenzie sociali si erano limitate ad osservare il fallimento dei loro interventi, senza attuare interventi più concreti e più decisivi, e quindi c'era stata la violazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani che tutela i soggetti da interferenze arbitrarie ed illegali nella loro vita privata; e questa impossibilità del padre di accedere alla figlia, era stata ritenuta una violazione di diritti, un'interferenza arbitraria e illegale nella vita privata e personale di questo padre, un atto omissivo che configurava una violazione di diritti, e i diritti del padre in questione, non erano stati effettivamente garantiti perché non erano stati attivati interventi, delle buone pratiche efficaci per realizzare il soddisfacimento di questo diritto relazionale fondamentale. 

Ora, si parla di una riforma organica della giustizia, della giustizia soprattutto riguardante il diritto di famiglia, per garantire l'effettività dei diritti relazionali. Come sapete, si sta parlando dell'istituzione, anzi c'è una bozza di legge delega abbastanza avanzata per istituire queste sezioni specializzate per la persona e per la famiglia, alle quali, in queste sezioni, confluirebbero molte competenze attualmente in capo al tribunale per i minorenni, in ambito ovviamente civile; è un necessaria una premessa, cioè il sistema, diciamo vecchio, a cui faceva capo il tribunale per i minorenni, era fondato su un interesse pubblicistico della protezione dei soggetti deboli, minori e incapaci. Il minore era considerato incapace sul quale veniva esercitata una potestà, dal latino: “potestas”, cioè un potere da parte di un'autorità tutelare che curava il suo interesse, autorità che veniva riconosciuta, sia a soggetti privati: genitori, tutori, curatore, eccetera; sia a soggetti pubblici: il giudice tutelare, il tribunale per i minorenni. Queste autorità, in virtù di questa potestà, erano chiamati ad incidere su facoltà, interessi, aspirazioni del minore. Però, queste facoltà, questi interessi, queste aspirazioni, queste capacità sono stati riconosciuti come diritti soggettivi inviolabili, non dimentichiamo il fondamentale riconoscimento dei Diritti del Fanciullo: la Convenzione ONU del febbraio 1989 che poi è stata ratificata come legge dallo Stato Italiano due anni più tardi, nel 1991. Quindi, il soggetto è il bambino come soggetto attivo portatore di diritti, non incapace, soggetto a questa potestà intesa come potere, da parte di autorità munite di un potere tutelare.

 

Questo testo è estratto dal nostro video-corso  Fad L’Assistente Sociale non ruba i bambini, ha come scopo quello di informare e permette di approfondire tematiche legate al corso.

Estratto della lezione del dott.: Giovanni Battista CAMERINI 

Giovanni Battista CAMERINI
Docente Master in Psichiatria Forsene e Clinica delle dipendenze in età evolutiva
Sapienza Università di Roma
Potrebbero interessarti anche...
Lunedì 4 Dicembre

HTA (Health Technology Assessment)

Benvenuti a questo modulo sul Health Technology Assessment (HTA). Dunque, quello che ci proponiamo di fare durante la ...